La verifica dell’impianto di messa a terra è un obbligo, troppo spesso tralasciato, a carico dei Datori di Lavoro di qualsiasi genere di attività. Riassumiamo di cosa si tratta e cosa bisogna fare.

L’impianto di terra:

L’impianto di terra è una parte fondamentale del sistema elettrico. Una corretta progettazione e realizzazione consente di prevenire e proteggere persone e  cose  contro l’elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica.

L’impianto di terra è un sistema formato da una serie di parti conduttrici: conduttori di protezione PE, conduttori equipotenziali EQP, conduttori di terra CP e dispersori DA/DN;

A seguito della realizzazione di un nuovo impianto, l’installatore deve rilasciare al datore di lavoro la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 con le descrizioni dell’impianto ed i riferimenti normativi.

A tutti gli effetti tale dichiarazione fornisce l’omologazione e il datore di lavoro potrà mettere in esercizio l’impianto ed entro 30 giorni dovrà  inviare la dichiarazione all’ISPESL e USL/ARPA i quali dovranno rilasciare un attestato di avvenuta ricezione al fine di documentare l’adempimento all’obbligo.

Gli obblighi del datore di lavoro proseguono,a questo punto, richiedendo una corretta manutenzione e verifica periodica dell’impianto in ottemperanza al DM 37/08 e al DPR 462/01.

DPR 462/01:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 462 del 2001 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.

Precisa inoltre che sono equiparati ai dipendenti i soci, apprendisti, stagisti, allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività.

Con una nota del Ministero delle Attività produttive (prot.10723 del 25/02/2005) si è inoltre chiarito che i condomini sono a tutti gli effetti sottoposti a tali verifiche anche in assenza di lavoratori subordinati.

Caratteristiche degli organismi abilitati:

La normativa stabilisce che il Ministero delle Attività Produttive identifichi ed abiliti,previo esame dei requisiti del personale tecnico, gli appositi organismi di verifica, indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori, consulenti di impiantistica al fine di garantire l’obiettività delle verifiche effettuate.

La lista degli organismi preposti è consultabile sul sito del Ministero Delle Attività Produttive.

Sanzioni:

La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.

I contenuti della verifica:

Prestazioni previste per il rilascio del verbale di ispezione:

  • Valutazione Documentale
  • Esame a vista dei luoghi e degli impianti
  • Prove di contatto
  • Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali
  • Verifica del valore globale anello di terra
  • Verifica strumentale scatto differenziali
  • Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra

 

(Fonte)

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