LAVORATORE imputato per reato di lesioni colpose e condannato a due mesi di reclusione per l’infortunio di un altro lavoratore.

Era stato incaricato dal proprio caposquadra di svolgere operazioni di pulizia di una lamiera posta sotto una griglia a piano strada ai fini di eliminare da essa cartacce e rifiuti.

Il lavoratore aveva appoggiato il piede sulla lamiera che non ha sostenuto il peso del suo corpo facendolo precipitare.

Di chi è stata la responsabilità?

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del caposquadra e di conseguenza ha confermato la condanna.

E’ importante sottolineare che l’infortunato non era stato specificatamente informato su come doveva essere svolto il lavoro (avendolo solo “appreso per sentito dire “), ed il capo squadra era inconsapevole del fatto che ricoprisse il ruolo di “PREPOSTO di FATTO”.

Ricordiamo che il Preposto è una figura chiave nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in quanto deve svolgere una vigilanza operativa, o meglio il fulcro su cui far leva per attuare politiche di prevenzione efficaci.

Cosa impariamo da questa vicenda?

Se sei un preposto (anche di FATTO) sei responsabile anche tu, non delle scelte, non dell’organizzazione, ma dell’esecuzione di un lavoro prestato da un altro lavoratore.

L’art. 56 del D.lgs. 81/2008 descrive le sanzioni applicabili al preposto:

  • Arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21euro per violazione dell’art. 19, c.1, lettere a), c), e) ed f);
  • Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81euro per la violazione dell’art. 19, c.1, lettere b), d) e g)

626antincendi segnala ancora una volta l’importanza di individuare all’interno della propria realtà aziendale i lavoratori con i requisiti del Preposto di FATTO procedendo con la nomina formale e la relativa formazione di 8 ore.