Facciamo un po’ di chiarezza sull’obbligo della sorveglianza sanitaria

Quali operatori rientrano nell’obbligo?

Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.

In particolare sono soggetti all’obbligo:

  • i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
  • i soci lavoratori;
  • gli associati in partecipazione;
  • i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali”).

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

  • nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
  • qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.

I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all’esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica.

In alcuni casi è facile definire l’esistenza dell’obbligo in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni).

Nella maggior parte dei casi, invece, l’obbligo emerge dalla valutazione dei rischi.

Non sempre, quindi, è facile definire in maniera assoluta l’esistenza dell’obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a una molteplicità di fattori di rischio ma di bassa consistenza.

In questi casi, soprattutto se la situazione è al limite, è conveniente effettuare la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’impresa come una forma di tutela.

Per semplificare l’identificazione delle attività a rischio proponiamo sotto un elenco dei comparti dove è più probabile, in alcuni casi praticamente certo, esistano situazioni che comportano l’obbligo del controllo sanitario dei lavoratori esposti.

Non è però da escludere la necessità di fare le visite anche in altri comparti o in altre lavorazioni.

Quali sanzioni sono previste a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria?

La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.

Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell’ammenda da 1.644 a 6.576 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Tabella indicativa delle lavorazioni/mansioni che comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria

Indipendentemente dal settore di attività, chi fa lavoro d’ufficio deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria qualora trascorra più di 20 ore alla settimana al videoterminale.

COMPARTO LAVORAZIONI/MANSIONI A RISCHIO
Servizi alla persona, PARRUCCHIERI Operatore in salone
Servizi alla persona, ESTETICA Operatore addetto trattamenti (massaggi, ricostruzione unghie svolti in modo continuativo nella mansione)
Ristorazione Cuoco, aiuto cuoco, pizzaiolo
Alimentaristi, PANIFICATORI Operatore in laboratorio
Alimentaristi, PASTICCERIA Operatore in laboratorio
Alimentaristi, SALUMIFICI, LAV. CARNI Operatore in laboratorio
Metalmeccanico, METALLI PREZIOSI Operatore in laboratorio
Metalmeccanico, LAVORAZIONI MECCANICHE Operatore in officina
Metalmeccanico, CARPENTERIE Operatore in officina
Metalmeccanico, IMPIANTI Operatore installatore/manutentore di impianti
Metalmeccanico, AUTOCARROZZERIE Operatore in officina o verniciatura
Metalmeccanico, AUTORIPARATORE Operatore in officina
Lapidei, MARMO, PIETRA, GRANITI Operatore in laboratorio e/o cantiere
Edili, COSTRUZIONI Operatore di cantiere
Edili, MOVIMENTO TERRA Operatore di cantiere
Edili, AFFINI Operatore di cantiere
Legno, PRODUZIONE ARREDAMENTI, SERRAMENTI Operatore in laboratorio e/o cantiere
Legno, PRODUZIONE IMBALLI Operatore in laboratorio
Legno, AFFINI Operatore in laboratorio
CONCIA Operatore in laboratorio
CHIMICA, GOMMA, PLASTICA Operatore in laboratorio
CERAMICA Operatore in laboratorio
VETRO Operatore in laboratorio
MANUTENZIONE DEL VERDE Operatore di cantiere
PULIZIE Operatore addetto pulizie
TRASPORTI Operatori di magazzino, autisti
Grafica, stampa, TIPOGRAFIE Operatore in laboratorio
Grafica, cartotecnica, SCATOLIFICI Operatore in laboratorio
Grafica, ELABORAZIONI GRAFICHE AL PC Operatore computer grafica
FOTOGRAFI Operatore computer grafica
PULITINTOLAVANDERIE Operatore in laboratorio
CONFEZIONI Operatore in laboratorio
TESSILE Operatore in laboratorio
ELETTROMECCANICA Operatore in laboratorio

(Fonte) 

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