Con il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata resa nota la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 12/2018 con il quale l’Ispettorato del Lavoro ha disposto nuove sanzioni per le inosservanze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dal 1 luglio 2018 l’aumento delle sanzioni è pari al’ 1,9% per tutti gli importi e interessa tutte le fattispecie canzonatorie più ricorrenti che riguardano:
- Contravvenzioni che prevedono pene alternative dall’arresto o ammenda o solo ammenda;
- Illeciti amministrativi.
Le principali violazioni per cui sono sanzionabili, con ammenda o arresto, il Datore di lavoro e il Dirigente sono le seguenti:
- Mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del Documento Valutazione dei rischi;
- Mancata nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- Mancata formazione del Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP;
- Mancata formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per le aziende elencate all’art. 31 comma 6;
- Elaborazione del Documento Valutazione dei Rischi non conforme all’art. 28 (oggetto valutazione dei rischi);
- Informazione sui rischi specifici e adozione delle misure di sicurezza per i volontari;
- Violazione dell’art. 18 (obblighi del Datore di lavoro e Dirigente);
- Violazione dell’art. 26 (obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione);
- Mancata organizzazione di presidi e addetti alle emergenze;
- Mancata informazione e formazione ai lavoratori (artt. 36-37);
- Mancata formazione degli addetti alle emergenze;
- Mancata effettuazione della riunione periodica, nomina del Medico Competente e sorveglianza sanitaria (ove sia obbligatoria)