Con il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata resa nota la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 12/2018 con il quale l’Ispettorato del Lavoro ha disposto nuove sanzioni per le inosservanze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 1 luglio 2018 l’aumento delle sanzioni è pari al’ 1,9% per tutti gli importi e interessa tutte le fattispecie canzonatorie più ricorrenti che riguardano:

  • Contravvenzioni che prevedono pene alternative dall’arresto o ammenda o solo ammenda;
  • Illeciti amministrativi.

Le principali violazioni per cui sono sanzionabili, con ammenda o arresto, il Datore di lavoro e il Dirigente sono le seguenti:

  • Mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del Documento Valutazione dei rischi;
  • Mancata nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
  • Mancata formazione del Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP;
  • Mancata formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per le aziende elencate all’art. 31 comma 6;
  • Elaborazione del Documento Valutazione dei Rischi non conforme all’art. 28 (oggetto valutazione dei rischi);
  • Informazione sui rischi specifici e adozione delle misure di sicurezza per i volontari;
  • Violazione dell’art. 18 (obblighi del Datore di lavoro e Dirigente);
  • Violazione dell’art. 26 (obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione);
  • Mancata organizzazione di presidi e addetti alle emergenze;
  • Mancata informazione e formazione ai lavoratori (artt. 36-37);
  • Mancata formazione degli addetti alle emergenze;
  • Mancata effettuazione della riunione periodica, nomina del Medico Competente e sorveglianza sanitaria (ove sia obbligatoria)
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