Quando si parla di sicurezza su lavoro, ci si dimentica spesso di approfondire il discorso relativo alle sanzioni. In ragione di ciò, appare quanto mai opportuno ricapitolare le principali sanzioni a carico delle figure aziendali della sicurezza.

Sanzioni: naturalmente, partiamo dal Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di lavoro ha, innanzitutto, due obblighi non delegabili, ossia: la valutazione di tutti i rischi (con conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi)e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Nel primo caso, il Datore di lavoro, che non ottempera a tale obbligo, è sanzionato con un’ammenda che va da un minimo di 1.096 € ad un massimo di 4.384 euro, se il Documento risulta incompleto. In caso di omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il Datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €. La mancata nomina dell’RSPP, invece, comporta per il Datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

Per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo si riportano le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08:
  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro per mancata nomina del medico competente (nei casi previsti dalla normativa); mancata fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI); mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi;
  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o alle loro condizioni di salute;
  • Ammenda da 2.192 a 4.384 euro per mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste,
  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi;
  • Da 1.000 a 4.500 € per omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RLS.
Infine, è bene ricordare che il Datore di lavoro ed in alcuni casi il Dirigente, non sono le sole figure aziendali soggette alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08. Anche RSPP, Medico Competente e Lavoratore hanno degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

(Fonte)

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