Dopo aver parlato dei rischi e delle tutele per le lavoratrici gestanti, oggi ci occupiamo dei lavoratori minorenni,
La legge si applica ai minori di 18 anni, che hanno un contratto di lavoro, anche speciale, e stabilisce l’importante principio per cui l’età minima per l’ammissione al lavoro è subordinata al completamento dell’istruzione obbligatoria.
La durata del periodo di istruzione obbligatoria è di almeno 10 anni, da finalizzare al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’occupazione del lavoratore minorenne è ammessa solo se questi ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, fermo restando che, comunque, non può avvenire prima dei 16 anni compiuti.
L’originario limite di 15 anni è stato elevato a 16 anni in concomitanza alla previsione di un periodo di istruzione obbligatoria di almeno 10 anni. Fanno eccezione i rapporti di apprendistato caratterizzati dalla funzione formativa, nel cui ambito è ammessa l’assunzione a partire dal quindicesimo anno di età.
Le lavorazioni vietate e la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore minore
È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore. Per i bambini il divieto di adibizione a lavorazioni nocive discende dal più generale divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa (salvo i casi eccezionali di attività culturale, pubblicitaria etc.).
Le attività vietate dalla legge riguardano lavori che comportano l’esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici oppure specifici processi di lavorazione (es. produzione di polveri metalliche).
Tuttavia, in deroga al divieto, è previsto che le lavorazioni, i processi e i lavori vietati possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro e sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione dei rischi per la salute umana e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente.
Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e formazione professionale, tale attività di formazione deve essere comunque preventivamente autorizzata dalla Direzione territoriale del lavoro.
La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, cui è obbligato in via generale il datore di lavoro, deve essere effettuata considerando gli specifici rischi per i lavoratori minori, ove presenti.
Completa il quadro delle norme a tutela della salute dei lavoratori minori, la valutazione dell’idoneità alla mansione attraverso visite mediche preassuntive e periodiche, obbligatorie nel caso di svolgimento di mansioni a rischio.
Il rapporto di lavoro
Lo svolgimento del rapporto di lavoro del minore, nei limitati casi in cui è legittimo, avviene secondo la disciplina normativa del lavoro vigente per la generalità dei lavoratori, salvo deroghe ed eccezioni più favorevoli disposte dalla legge o dalla contrattazione collettiva volte a tutelare o garantire le diverse esigenze dei minori.
In specie, in base al dettato dell’art. 37 Cost., a tale particolare categoria di lavoratori deve essere assicurata la parità di trattamento retributivo a parità di lavoro, non essendo ammessi trattamenti differenziati in base all’età.
Particolari disposizioni vigono in materia di orario di lavoro, lavoro notturno, riposo settimanale e ferie annuali.
È infatti previsto che:
– l’orario di lavoro, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali, se si tratta di bambini, e le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali, se si tratta di adolescenti;
– il lavoro notturno è vietato, ossia il lavoro svolto nel «periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7» (art. 15 L. 977/1967);
– il riposo settimanale deve essere assicurato per almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica;
– salvo previsioni collettive di maggior favore, le ferie annuali non possono essere inferiori a 30 giorni per i minori di anni 16, mentre per coloro che hanno superato tale età valgono le norme previste per la generalità dei lavoratori (D.Lgs. 66/2003).
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