Lecito è chiedersi come venga identificato un luogo di lavoro.
Erroneamente viene identificato come solo lo stabile, magazzino, ufficio o fabbrica in cui sono ubicate le postazioni di lavoro. In realtà vi sono differenti luoghi che rientrano in particolari situazioni all’interno della definizione: ad esempio il parcheggio se di proprietà del Datore di lavoro oppure lo stabile dei clienti se la mansione presuppone visite e sopralluoghi verso terzi.
IL FATTO
A tal proposito la sentenza n. 45808 del 5/10/2017 ha analizzato un infortunio mortale di una lavoratrice avvenuto durante un sopralluogo presso un cliente.
La lavoratrice durante la visita si introdusse all’interno del vano scala attraverso un varco nella pannellatura di cartongesso. Essa precipitò nel piano interrato a causa di una apertura che doveva servire al transito dell’ascensore.
Al Datore di lavoro della lavoratrice viene imputato di aver omesso di valutare lo specifico rischio dello svolgimento dei sopralluoghi all’interno ed esterno degli stabili dei clienti, in particolar modo dei cantieri, e conseguentemente di non aver formato adeguatamente la lavoratrice.
Al Datore di lavoro cliente viene imputato di non aver ripristinato l’apertura del vano scala, dopo aver praticato un varco il giorno precedente.
LA NORMATIVA
Ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 81/08 si identifica luogo di lavoro il luogo destinato ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Tale definizione però è ai fini dell’applicazione del Titolo II del decreto che disciplina i requisiti minimi di sicurezza strutturali ed organizzativi dello stabile in cui viene svolta l’attività lavorativa.
Ma, come sopra citato, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Ne deriva che il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi specifici per quei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa al di fuori del comune luogo di lavoro dell’azienda, ha l’obbligo di effettuare l’adeguata formazione specifica e comunque ai sensi dell’art. 2084 ha l’obbligo di adottare, secondo la particolarità, l’esperienza e la tecnica, tutte le misure necessarie a tutelare il lavoratore e la sua integrità fisica e morale.