Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 il Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori, opere o servizi relativi alla propria attività ad altre imprese o lavoratori autonomi ha l’obbligo di elaborare un documento per la valutazione del rischio interferenziale ( il DUVRI oppure il PSC in caso di cantieri mobili e temporanei).
Il rischio interferenziale è quel rischio che si verifica quando due o più imprese svolgono un’ attività lavorativa contemporaneamente o in due momenti diversi nel medesimo luogo di lavoro. In tal caso si da luogo ad un ulteriore rischio derivante dall’insieme dei rischi delle due imprese, in quanto svolgono attività lavorative differenti.
Per esempio un’impresa di pulizie che effettua la propria attività lavorativa presso altre aziende con i propri lavoratori, prodotti chimici e attrezzature introduce dei rischi ulteriori all’interno del luogo di lavoro (es. rischio scivolamenti, rischio chimico ecc).
In caso di cantiere mobile o temporaneo il committente (soggetto per cui viene realizzata l’opera) deve nominare un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (soggetto incaricato di concepire il luogo di lavoro in sicurezza) che redige il PSC.
Il PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) è il documento più importante ai fini della sicurezza, poiché contiene le indicazioni su come strutturare e realizzare in sicurezza l’opera. Tale documento è parte integrante del contratto di appalto, deve essere consultato dal RLS e le imprese esecutrici devono attuare le prescrizioni indicate.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono redigere il POS cioè piano operativo di sicurezza che rappresenta la valutazione dei rischi specifici dell’attività.
La sentenza della Cassazione penale n. 25133 del 2018 ha condannato per un infortunio verificatosi in un cantiere il committente, l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di un’azienda operatrice nel cantiere è rimasto folgorato durante il getto di calcestruzzo in una zona attraversata da corrente elettrica ad altissimo voltaggio. Per evitare tale infortunio bisognava sospendere l’energia elettrica durante lo svolgimento dell’attività.
Durante le indagini era emerso che non era stato redatto il PSC e i relativi POS.
Pertanto, la Suprema Corte nella sentenza cita “la cooperazione colposa nell’omessa prevenzione del rischio” in quanto l’infortunio si è verificato in un cantiere nel quale si trovano ad interagire i lavoratori di diverse imprese, per cui il rischio concretizzatosi non può definirsi rischio specifico dell’attività di una piuttosto che dell’altra impresa. Quindi la posizione di garanzia è stata addebitata a tutte le imprese.