{"id":894,"date":"2018-10-24T11:21:42","date_gmt":"2018-10-24T09:21:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/?p=894"},"modified":"2018-10-24T11:29:55","modified_gmt":"2018-10-24T09:29:55","slug":"nomina-rls-formazione-diritti-e-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/nomina-rls-formazione-diritti-e-sanzioni\/","title":{"rendered":"Nomina RLS: formazione, diritti e sanzioni"},"content":{"rendered":"<p><b>Nomina<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b>Ai sensi dell\u2019art. 47 del D.Lgs. n. 81\/2008\u00a0deve essere eletto o designato il RLS\u00a0cio\u00e8 il\u00a0<strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.<\/strong><\/p>\n<p>La differenza tra i termini eletto o designato fa riferimento al numero di lavoratori presenti in azienda. Infatti, in aziende\u00a0con meno di 15 lavoratori\u00a0il RLS viene\u00a0<strong>eletto<\/strong>\u00a0direttamente dai lavoratori mentre nelle aziende con pi\u00f9 di 15 lavoratori viene<strong>designato\u00a0<\/strong>all\u2019interno delle RSA o RSU cio\u00e8 le rappresentanze sindacali aziendali.<\/p>\n<p>Nel 2014 venne presentato un interpello alla Commissione per gli Interpelli circa la possibilit\u00e0 di\u00a0eleggere il RLS direttamente tra i lavoratori anche in aziende con pi\u00f9 di 15 lavoratori.\u00a0La risposta non pu\u00f2 che essere affermativa, in quanto nei casi di aziende sprovviste di RSA O RSU, anche con pi\u00f9 di 15 lavoratori, \u00e8 una figura essenziale e che deve essere presente in azienda.<\/p>\n<p>Proprio per tale motivo, il Legislatore ha anche previsto la possibilit\u00e0 di nominare un\u00a0<strong>RLST<\/strong>\u00a0cio\u00e8 un\u00a0Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale\u00a0se in azienda non viene eletto direttamente un lavoratore.<\/p>\n<p>Dopo la nomina del RLS o RLST\u00a0il Datore di lavoro ha l\u2019obbligo di comunicare il nominativo all\u2019INAIL.<\/p>\n<p><b>Formazione<\/b><\/p>\n<p>Il RLS\u00a0<strong>deve essere formato<\/strong>\u00a0ai sensi del D. Lgs. n. 81\/2008 e all\u2019Accordo Stato Regioni 2011. Il corso ha una durata di 32 ore di cui 12 inerenti i rischi specifici aziendali e le misure di sicurezza.<\/p>\n<p>E\u2019 previsto un\u00a0<strong>aggiornamento\u00a0<\/strong>annuale per le aziende con pi\u00f9 di 15 lavoratori:<\/p>\n<ul>\n<li>4 ore per le aziende da 15 a 50 lavoratori.<\/li>\n<li>8 ore per le aziende con pi\u00f9 di 50 lavoratori.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Diritti<\/b><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 50 del D. Lgs. n. 81\/2008 il RLS ha numerose attribuzioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Ha il diritto di accesso ai luoghi di lavoro.<\/li>\n<li>Deve essere consultato sulla valutazione dei rischi.<\/li>\n<li>Deve essere consultato sulla designazione del RSPP e addetti alle emergenze e in merito alla informazione e formazione.<\/li>\n<li>Ha il diritto di visionare il Documento di Valutazione dei Rischi facendone richiesta al datore di lavoro.<\/li>\n<li>Ha il diritto di ricevere informazioni relative agli infortuni e malattie professionali.<\/li>\n<li>Ha il diritto di disporre di tempo necessario allo svolgimento del suo incarico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il ruolo di RLS \u00e8 incompatibile con quello del RSPP e con la persona del Datore di lavoro.<\/p>\n<p>Inoltre, sono previste delle\u00a0<strong>sanzioni per il Datore di lavoro o Dirigente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.<\/li>\n<li>Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 \u20ac per omessa comunicazione all\u2019INAIL dei nominativi del RLS.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81\/2008 si evince\u00a0<strong>l\u2019importanza\u00a0<\/strong>ed\u00a0<strong>essenzialit\u00e0<\/strong>\u00a0che il Legislatore ha voluto attribuire alla figura del RLS che troppo spesso nelle aziende viene sottovalutata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nomina \u00a0Ai sensi dell\u2019art. 47 del D.Lgs. n. 81\/2008\u00a0deve essere eletto o designato il RLS\u00a0cio\u00e8&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":895,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54,1],"tags":[110],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/894"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=894"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/894\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":898,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/894\/revisions\/898"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/895"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}