{"id":823,"date":"2017-11-14T17:31:09","date_gmt":"2017-11-14T16:31:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/?p=823"},"modified":"2017-11-14T17:31:09","modified_gmt":"2017-11-14T16:31:09","slug":"dal-dvr-ai-piani-di-emergenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/dal-dvr-ai-piani-di-emergenza\/","title":{"rendered":"Dal DVR ai piani di emergenza aziendali"},"content":{"rendered":"<p>Se l\u2019esistenza dei <strong>piani di emergenza<\/strong> nei luoghi di lavoro \u00e8 nota per la visibilit\u00e0 di vari elementi legati alla gestione operativa del piano (estintori, segnaletica, mappe di orientamento in caso di emergenza, \u2026), tuttavia sono spesso \u201cmeno note tutte le misure che vanno attuate in prima persona, i ruoli attesi, le indicazioni normative e quelle procedurali aziendali, in quanto spesso ritenute appannaggio solo di tecnici \u2018esperti\u2019\u201d.<\/p>\n<p>A ricordare alcune possibili criticit\u00e0 dei piani di emergenza, fornendo anche alcune indicazioni sulla nascita di questi piani, \u00e8 un intervento raccolto nel volume <strong>\u201cLa gestione dell\u2019emergenza: coordinamento tra addetti aziendali e soccorritori esterni\u201d<\/strong> curato da <strong>Giorgio Sclip<\/strong> (RSPP, membro del Focal Point per l\u2019Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro \u2013 Universit\u00e0 degli Studi di Trieste), edito da EUT Edizioni Universit\u00e0 di Trieste. Un volume che raccoglie i contributi della giornata di studio \u201cSicurezza accessibile. La gestione dell\u2019emergenza: coordinamento tra addetti aziendali e soccorritori esterni. Cosa bisogna fare per rendere efficace il soccorso in caso di emergenza\u201d, che si \u00e8 tenuta il 22 ottobre 2014 a Trieste.<\/p>\n<p>In \u201c<em>La gestione delle emergenze: relazione fra piani aziendali e rischi ambientali<\/em>\u201d, a cura di <strong>Maddalena Coccagna<\/strong> (architetto, ricercatore, Laboratorio TekneHub, Tecnopolo dell\u2019<strong>Universit\u00e0 di Ferrara<\/strong>, Dipartimento di Architettura), si forniscono alcune utili informazioni sui piani di emergenza a partire da una ricerca, condotta da un gruppo di lavoro interdisciplinare e con riferimento al terremoto avvenuto in Emilia, che \u201cha voluto analizzare il ruolo e le modalit\u00e0 di attuazione dei Piani di Emergenza aziendali nel caso di un evento calamitoso alla scala ambientale\u201d, anche per valutare l\u2019impatto e le possibilit\u00e0 di miglioramento nella pianificazione e nella gestione dell\u2019emergenza.<\/p>\n<p>L\u2019intervento si sofferma ad esempio sul passaggio, nelle aziende,<strong> dalla valutazione dei rischi ai piani di emergenza<\/strong>.<\/p>\n<p>La relatrice ricorda, a questo proposito, che l\u2019oggetto di una Valutazione dei Rischi (VdR) \u00e8 descritto al Titolo I Sezione II del D.Lgs 81\/2008 e richiede quindi la \u201cconoscenza preventiva di:<br \/>\n&#8211; luoghi di lavoro (spazi, altezze, illuminazione, ecc);<br \/>\n&#8211; rischi specifici derivanti dai lavori svolti (rumore, vibrazioni, sostanze pericolose, ecc);<br \/>\n&#8211; scenari di rischio pi\u00f9 ampi cui pu\u00f2 essere soggetta l\u2019attivit\u00e0 (anche se spesso vengono limitati all\u2019incendio);<br \/>\n&#8211; mansioni lavorative degli addetti e grado di esposizione ai rischi (tempi, modi, numero di persone, ecc);<br \/>\n&#8211; capacit\u00e0 degli addetti (fisiche, mentali, distribuzione nell\u2019attivit\u00e0, formazione, ecc)\u201d.<br \/>\nE una volta individuate le fonti di rischio e il loro impatto sull\u2019organizzazione dell\u2019attivit\u00e0, \u201cil Datore di Lavoro deve assicurarne l\u2019eliminazione o la riduzione, attraverso misure di prevenzione e di protezione adeguate:<br \/>\n&#8211; misure passive (sistemi di allarme, dispositivi di protezione collettiva, ecc);<br \/>\n&#8211; misure attive (estinzione del fuoco, DPI, ecc);<br \/>\n&#8211; misure procedurali (chi fa cosa, squadre di intervento, ecc)\u201d.<\/p>\n<p>Tutte queste analisi \u2013 continua l\u2019intervento \u2013 \u201cdovrebbero portare alla predisposizione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), cos\u00ec da organizzare in sicurezza le attivit\u00e0 che vengono svolte normalmente, e di un Piano di Emergenza, utile quando un certo pericolo si manifesta e deve quindi essere affrontato dai lavoratori (fuoco, fuga di sostanze pericolose, sisma, ecc)\u201d, ma purtroppo esiste una certa \u201cconfusione\u201d fra quelli che sono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81\/2008 (Testo Unico) e le indicazioni del D.M. 10 marzo 1998 \u201cCriteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell\u2019emergenza nei luoghi di lavoro\u201d.<\/p>\n<p>Infatti se l\u2019assenza del Piano \u00e8 \u201celencata tra le violazioni gravi previste all\u2019Allegato I del D.Lgs 81\/08, tuttavia la sua redazione viene generalmente ricondotta al punto 8.1 dell\u2019allegato VIII del D.M. 10\/03\/1998, che per\u00f2 si occupa solo del rischio di incendio\u201d.<\/p>\n<p>Il risultato di questa confusione \u00e8, dunque, una divergenza di obiettivi \u201cfra il Testo Unico, che raccomanda al Datore di Lavoro di tutelare il lavoratore da \u2018tutti\u2019 i rischi cui pu\u00f2 essere esposto, e la pianificazione dell\u2019emergenza, che rischia di limitarsi solo alla possibilit\u00e0 di incendio o di esplosione\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia il Piano di Emergenza aziendale \u201ccontiene e comprende il Piano antincendio, ma non sono la stessa cosa; l\u2019adozione di procedure di intervento che non tengano conto di ci\u00f2, crea essenzialmente due fenomeni:<br \/>\n1) le indicazioni antincendio (che sono le pi\u00f9 note) vengono adattate a tutti i rischi ambientali; da qui, ad esempio, l\u2019assenza di azioni di protezione personale durante il sisma, a favore invece di un esodo immediato ed indifferenziato;<br \/>\n2) vengono ricavati tanti scenari e procedure quanti sono le possibili tipologie di rischio, sintetizzando diversi manuali e indicazioni, con fonti pi\u00f9 o meno attendibili. Vista la loro complessit\u00e0, raramente queste azioni sono effettivamente note ai lavoratori o vengono sperimentate nelle prove annuali di emergenza (spesso confuse con le prove di esodo antincendio&#8230;)\u201d.<\/p>\n<p>La relazione indica poi che non sempre il Piano di Emergenza aziendale \u00e8 quindi univoco.<br \/>\nNei luoghi di lavoro \u201csono generalmente presenti, alternativamente:<br \/>\na) un unico Piano di Emergenza \u201cantincendio\u201d, soprattutto nelle aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (come le scuole);<br \/>\nb) due Piani distinti: uno destinato alla pratica antincendio e uno da allegare agli incartamenti previsti in azienda dal Testo Unico (e quasi sempre i due documenti non sono congruenti, quindi non \u00e8 chiaro quale sia da adottare sul posto);<br \/>\nc) un unico Piano di Emergenza, che contiene anche le disposizioni antincendio e ogni altro rischio, con procedure tutte diverse e fin troppo dettagliate, di consistenza quasi enciclopedica\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre \u2013 continua la relazione &#8211; dalla lettura congiunta del Testo Unico e del Decreto ministeriale del 1998 si evidenziano poi anche altre zone d\u2019ombra, \u201cad esempio:<br \/>\n&#8211; come vanno individuati e valutati i rischi dovuti al contesto in cui si trova l\u2019attivit\u00e0?<br \/>\n&#8211; Chi e come decide in azienda la \u2018gravit\u00e0\u2019 di un\u2019emergenza, sia essa in atto o solo annunciata (ad esempio l\u2019arrivo di una forte perturbazione o di un tornado)?<br \/>\n&#8211; Che azioni vanno intraprese di conseguenza?<br \/>\n&#8211; Come si valuta la fine di una situazione di pericolo, soprattutto se questo coinvolge aspetti non totalmente sotto il controllo dell\u2019attivit\u00e0?<br \/>\n&#8211; Come tenere conto nelle proprie procedure della presenza di utenti non formati\u201d?<\/p>\n<p>Si indica poi che nel caso di gravi calamit\u00e0 ambientali &#8211; come alluvioni, frane, terremoti, \u2026 &#8211; la gestione di un\u2019emergenza \u201cnon pu\u00f2 limitarsi a descrivere come mettere al sicuro ci\u00f2 che non lo \u00e8, ma dovrebbe essere finalizzata anche ad evitare alle persone di subire ulteriori disagi dall\u2019interruzione del proprio lavoro, di un servizio o di un sostegno sociale\u201d. Aspetti particolarmente rilevanti nel caso di attivit\u00e0 che non possono essere facilmente interrotte e messe in sicurezza, come \u201cper i luoghi dove sono presenti sostanze pericolose (prodotte, trasportate, ecc) oppure dove le vie d\u2019esodo non sono ordinarie (spazi confinati, gallerie, navi, grandi manifestazioni all\u2019aperto, ecc) o degli ambiti dove sono radunati un pubblico o molti utenti (scuole, teatri, ospedali, centri commerciali, ecc)\u201d.<\/p>\n<p>Ricordiamo, in conclusione, che l\u2019intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi su vari altri aspetti: le emergenze ambientali, l\u2019attivazione degli allarmi, i piani di esodo e l\u2019educazione alla gestione dell\u2019emergenza.<\/p>\n<p>E segnaliamo, infine, che in materia di prevenzione incendi:<br \/>\n&#8211; il 18 novembre 2015 \u00e8 entrato in vigore anche il Decreto del Ministero dell&#8217;Interno 3 agosto 2015 relativo all\u2019approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell\u2019articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;<br \/>\n&#8211; il 25 agosto 2017 \u00e8 entrato in vigore il Decreto del 7 agosto 2017 \u201cApprovazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivit\u00e0 scolastiche, ai sensi dell&#8217;art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139\u201d.<\/p>\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79\/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84\/dalla-valutazione-dei-rischi-al-piano-di-emergenza-aziendale-AR-17477\/\">(Fonte)<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se l\u2019esistenza dei piani di emergenza nei luoghi di lavoro \u00e8 nota per la visibilit\u00e0&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":824,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54,1],"tags":[96,97,31,39],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/823"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=823"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/823\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":825,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/823\/revisions\/825"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/824"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=823"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=823"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}