{"id":784,"date":"2017-06-21T11:22:22","date_gmt":"2017-06-21T09:22:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/?p=784"},"modified":"2017-06-19T11:30:31","modified_gmt":"2017-06-19T09:30:31","slug":"lavoro-per-i-minori-ammissione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/lavoro-per-i-minori-ammissione\/","title":{"rendered":"Ammissione Al Lavoro Per I Minori"},"content":{"rendered":"<p>Dopo aver parlato dei <a href=\"http:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/lavoratrici-gestanti-come-procedere\/\">rischi e delle tutele per le lavoratrici gestanti<\/a>, oggi ci occupiamo dei lavoratori minorenni,<\/p>\n<h3>La legge si applica ai minori di 18 anni, che hanno un contratto di lavoro, anche speciale, e stabilisce l\u2019importante principio per cui l\u2019et\u00e0 minima per l\u2019ammissione al lavoro \u00e8 subordinata al completamento dell\u2019istruzione obbligatoria.<\/h3>\n<p>La durata del periodo di <b>istruzione obbligatoria<\/b> \u00e8 di almeno 10 anni, da finalizzare al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di et\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019occupazione del <b>lavoratore minorenne<\/b> \u00e8 ammessa solo se questi ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, fermo restando che, comunque, non pu\u00f2 avvenire prima dei 16 anni compiuti.<\/p>\n<p>L\u2019originario limite di 15 anni \u00e8 stato elevato a 16 anni in concomitanza alla previsione di un periodo di istruzione obbligatoria di almeno 10 anni. Fanno eccezione i <b>rapporti di apprendistato<\/b> caratterizzati dalla funzione formativa, nel cui ambito \u00e8 ammessa l\u2019assunzione a partire dal quindicesimo anno di et\u00e0.<\/p>\n<p><b>Le lavorazioni vietate e la tutela dell\u2019integrit\u00e0 psico-fisica del lavoratore minore<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b>\u00c8 vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore. Per i bambini il divieto di adibizione a lavorazioni nocive discende dal pi\u00f9 generale divieto di svolgere qualsiasi tipo di attivit\u00e0 lavorativa (salvo i casi eccezionali di attivit\u00e0 culturale, pubblicitaria etc.).<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 vietate dalla legge riguardano lavori che comportano l\u2019esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici oppure specifici processi di lavorazione (es. produzione di polveri metalliche).<\/p>\n<p>Tuttavia, in deroga al divieto, \u00e8 previsto che le lavorazioni, i processi e i lavori vietati possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro e sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione dei rischi per la salute umana e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente.<\/p>\n<p>Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e formazione professionale, tale attivit\u00e0 di formazione deve essere comunque preventivamente autorizzata dalla Direzione territoriale del lavoro.<\/p>\n<p><b>La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, cui \u00e8 obbligato in via generale il datore di lavoro, deve essere effettuata considerando gli specifici rischi per i lavoratori minori<\/b>, ove presenti.<\/p>\n<p>Completa il quadro delle norme a tutela della salute dei lavoratori minori, la valutazione dell\u2019idoneit\u00e0 alla mansione attraverso <b>visite mediche preassuntive e periodiche<\/b>, obbligatorie nel caso di svolgimento di mansioni a rischio.<\/p>\n<p><b>Il rapporto di lavoro<\/b><\/p>\n<p>Lo svolgimento del <b>rapporto di lavoro<\/b> del minore, nei limitati casi in cui \u00e8 legittimo, avviene secondo la disciplina normativa del lavoro vigente per la generalit\u00e0 dei lavoratori, salvo deroghe ed eccezioni pi\u00f9 favorevoli disposte dalla legge o dalla contrattazione collettiva volte a tutelare o garantire le diverse esigenze dei minori.<\/p>\n<p>In specie, in base al dettato dell\u2019art. 37 Cost., a tale particolare categoria di lavoratori deve essere assicurata la parit\u00e0 di trattamento retributivo a parit\u00e0 di lavoro, non essendo ammessi trattamenti differenziati in base all\u2019et\u00e0.<\/p>\n<p>Particolari disposizioni vigono in materia di <b>orario di lavoro, lavoro notturno, riposo settimanale e ferie annuali.<\/b><\/p>\n<p>\u00c8 infatti previsto che:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019orario di lavoro, non pu\u00f2 superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali, se si tratta di bambini, e le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali, se si tratta di adolescenti;<\/p>\n<p>\u2013 il lavoro notturno \u00e8 vietato, ossia il lavoro svolto nel \u00abperiodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l\u2019intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7\u00bb (art. 15 L. 977\/1967);<\/p>\n<p>\u2013 il riposo settimanale deve essere assicurato per almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica;<\/p>\n<p>\u2013 salvo previsioni collettive di maggior favore, le ferie annuali non possono essere inferiori a 30 giorni per i minori di anni 16, mentre per coloro che hanno superato tale et\u00e0 valgono le norme previste per la generalit\u00e0 dei lavoratori (D.Lgs. 66\/2003).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/114558_i-minori-e-il-lavoro\"><em>(Fonte)<\/em><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo aver parlato dei rischi e delle tutele per le lavoratrici gestanti, oggi ci 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