{"id":627,"date":"2017-01-16T11:38:41","date_gmt":"2017-01-16T10:38:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/?p=627"},"modified":"2017-03-06T10:50:19","modified_gmt":"2017-03-06T09:50:19","slug":"visita-fiscale-alcune-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/visita-fiscale-alcune-novita\/","title":{"rendered":"Visita Fiscale. Alcune Novit\u00e0"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span style=\"font-family: 'Arial',sans-serif;\">Con il nuovo anno cambiano le regole sulla visita fiscale per i lavoratori che si mettono in malattia. <\/span><\/h2>\n<h3 style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span style=\"font-family: 'Arial',sans-serif;\">Tra le novit\u00e0 introdotte per il 2017, <b>i controlli che scattano il primo giorno di assenza<\/b> anche per i lavoratori privati e il <b>medico fiscale inviato d&#8217;ufficio<\/b>. Per evitare sanzioni severe, la prima cosa da fare quando ci si ammala \u00e8 avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo \u00e8 regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall&#8217;azienda per la quale si lavora.<\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span style=\"font-family: 'Arial',sans-serif;\">Per ottenere il<em> certificato medico<\/em>, occorre recarsi tempestivamente da proprio medico curante, entro 48 ore (2 giorni) dal verificarsi della patologia. Il medico trasmetter\u00e0 il certificato di malattia, con la diagnosi, la prognosi e l&#8217;indirizzo nel quale il dipendente \u00e8 reperibile, in via telematica all&#8217;Inps e rilascer\u00e0 una ricevuta col numero di protocollo. Se il contratto collettivo o gli accordi con il datore di lavoro lo prevedono,<strong> si dovr\u00e0 inviare il numero di protocollo al datore di lavoro<\/strong>.\u00a0Se il proprio medico curante \u00e8 assente, \u00e8 possibile recarsi da un altro medico convenzionato col servizio sanitario nazionale o dalla guardia medica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span style=\"font-family: 'Arial',sans-serif;\"><br \/>\nIn caso di ricovero, \u00e8 l&#8217;ospedale a dover inviare il certificato medico. Se invece la trasmissione telematica risulta impossibile, \u00e8 necessario inviare con raccomandata il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l&#8217;invio telematico.\u00a0Avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato medico, occorre rendersi reperibile per la visita fiscale. Si tratta di un controllo da parte di un medico fiscale dell&#8217;Inps, volto a verificare lo stato di malattia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span style=\"font-family: 'Arial',sans-serif;\"><br \/>\nLe fasce di reperibilit\u00e0 alle quali bisogna attenersi sono: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se si \u00e8 dipendenti del settore privato; dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se si \u00e8 dipendente pubblico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\">Si hanno 15 giorni di tempo per giustificare la propria assenza alla visita fiscale: in caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare, la sanzione comporta la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, a meno che il lavoratore non sia convocato prima a una seconda visita, che solitamente avviene nell&#8217;ambulatorio Asl. In questo caso, se effettivamente il medico verifica il proprio stato di malattia, si pu\u00f2 recuperare la retribuzione dal giorno del secondo controllo. In caso di assenza alla seconda convocazione (visita ambulatoriale), invece, si perde il 50% della retribuzione dei giorni restanti; alla terza assenza, si perde tutto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il nuovo anno cambiano le regole sulla visita fiscale per i lavoratori che si&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":628,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53,1],"tags":[4,13,12,14,11],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/627"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=627"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/627\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":643,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/627\/revisions\/643"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=627"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=627"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.626antincendi.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=627"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}