Nomina

 Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere eletto o designato il RLS cioè il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La differenza tra i termini eletto o designato fa riferimento al numero di lavoratori presenti in azienda. Infatti, in aziende con meno di 15 lavoratori il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori mentre nelle aziende con più di 15 lavoratori vienedesignato all’interno delle RSA o RSU cioè le rappresentanze sindacali aziendali.

Nel 2014 venne presentato un interpello alla Commissione per gli Interpelli circa la possibilità di eleggere il RLS direttamente tra i lavoratori anche in aziende con più di 15 lavoratori. La risposta non può che essere affermativa, in quanto nei casi di aziende sprovviste di RSA O RSU, anche con più di 15 lavoratori, è una figura essenziale e che deve essere presente in azienda.

Proprio per tale motivo, il Legislatore ha anche previsto la possibilità di nominare un RLST cioè un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale se in azienda non viene eletto direttamente un lavoratore.

Dopo la nomina del RLS o RLST il Datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare il nominativo all’INAIL.

Formazione

Il RLS deve essere formato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e all’Accordo Stato Regioni 2011. Il corso ha una durata di 32 ore di cui 12 inerenti i rischi specifici aziendali e le misure di sicurezza.

E’ previsto un aggiornamento annuale per le aziende con più di 15 lavoratori:

  • 4 ore per le aziende da 15 a 50 lavoratori.
  • 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori.

Diritti

Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 il RLS ha numerose attribuzioni:

  • Ha il diritto di accesso ai luoghi di lavoro.
  • Deve essere consultato sulla valutazione dei rischi.
  • Deve essere consultato sulla designazione del RSPP e addetti alle emergenze e in merito alla informazione e formazione.
  • Ha il diritto di visionare il Documento di Valutazione dei Rischi facendone richiesta al datore di lavoro.
  • Ha il diritto di ricevere informazioni relative agli infortuni e malattie professionali.
  • Ha il diritto di disporre di tempo necessario allo svolgimento del suo incarico.

Il ruolo di RLS è incompatibile con quello del RSPP e con la persona del Datore di lavoro.

Inoltre, sono previste delle sanzioni per il Datore di lavoro o Dirigente:

  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RLS.

Pertanto, dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 si evince l’importanza ed essenzialità che il Legislatore ha voluto attribuire alla figura del RLS che troppo spesso nelle aziende viene sottovalutata.

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