Si parla di interferenze lavorative nel momento in cui più operatori afferenti ad aziende diverse, prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo stesso luogo di lavoro; è quindi il caso in cui diverse realtà lavorative con ragioni sociali e datori di lavoro differenti, lavorano nello stesso sito, nello stesso momento, o anche in alcuni casi in successione se comunque gli effetti del lavoro di chi precede possono ricadere in qualche modo su chi interviene successivamente.
È presumibile quindi che ogni prestatore d’opera apporti dei rischi sul luogo di lavoro, connessi con la propria attività specifica, e che questi rischi, sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di rischio ed una diversa tipologia di rischio presente sul sito.
Cosa bisogna fare in queste situazioni?
Il Datore di Lavoro deve redigere il D.U.V.R.I..
Il termine D.U.V.R.I. è l’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”, che il Datore di lavoro committente di un’azienda ha l’obbligo di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all’interno dell’azienda. L’obbligo di redazione del DUVRI è stato introdotto dalla normativa per la sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 art .26 comma 3, integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106.
A cosa serve il DUVRI?
La funzione del DUVRI è di rendere noti all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di una azienda, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico;
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto).
La redazione del DUVRI è il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria, predisposto per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori/servizi svolti dall’impresa appaltatrice. La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto.
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