Infortunio quasi insignificante ed ecco che inaspettatamente l’attenzione di tutti si rivolge alla famosa cassetta di pronto soccorso.
Sarà presente in azienda? Ma soprattutto, sarà a norma? Come faccio a scegliere?
Il decreto D.M. n.388/03 classifica le aziende in tre gruppi (A,B e C) in base all’attività svolta, numero dei dipendenti e ai fattori di rischio.
Dopo aver inquadrato l’azienda, il datore di lavoro ha la responsabilità di dotare i lavoratori di un contenuto minimo e dei relativi presidi non scaduti:
- Cassetta di pronto soccorso per le aziende del gruppo A e B;
- Pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C.
A quali rischi si và incontro?
Il primo in assoluto quello di trovarsi impreparati ad affrontare l’emergenza in questione, cosa di per sé spiacevole, oltre alle sanzioni previste per la mancata applicazione del DM 388/03 che prevedono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione dell’art. 45, comma 1 del DLgs n.81/2008.
Attenzione! Per le aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale (quindi anche nel caso di automezzi aziendali) il datore di lavoro è tenuto a fornire loro una cassetta medica portatile ed un mezzo di comunicazione idoneo.
Per ulteriori informazioni contatta 626 Antincendi srl